L’utilizzo di telecamere nei luoghi di lavoro è tutelato dallo statuto dei lavoratori e dalle norme sul rispetto della Privacy.
Ciò che a nostro avviso ha segnato un punto di svolta è la sentenza della Corte di Cassazione nr. 4331 del 12.11.2013, depositata il 30.01.2014. Tale sentenza in poche parole non esonera il titolare dagli adempimenti normativi richiesti nemmeno se l’impianto è spento. La norma infatti sanziona il titolare che non ha richiesto formale autorizzazione per l’installazione di telecamere nel luogo di lavoro anche ad impianto spento.
Ricordiamo che il codice in materia di protezione dei dati personali vieta l’utilizzo di apparecchiature finalizzate al controllo dei lavoratori: la vigilanza può essere fatta ma non con macchinari che possono limitare la riservatezza e l’autonomia dei dipendenti. Il videocontrollo sul posto di lavoro è permesso quindi solo nei casi in cui la sicurezza del personale e dell’azienda (intesa come patrimonio) possa essere messa in pericolo; in tal caso è concesso l’utilizzo di strumenti di videocontrollo che abbiano come obiettivo appunto la sicurezza sul posto di lavoro.
L’utilizzo di tali strumenti deve però essere autorizzato dalle rappresentanze sindacali (qualora le aziende ne siano dotati), nel caso siano sprovviste la procedura dovrà essere autorizzata dall’ispettorato del lavoro e dalle DPL locali.
La circolare del 16.04.2012 uscita con lo scopo di velocizzare e semplificare le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni dovrebbe non rendere necessario l’accertamento tecnico preventivo nei locali ad alto rischio sulla sicurezza (supermercati, tabaccherie, ecc.); dalla nostra esperienza riteniamo però sempre opportuno prevedere un sopralluogo sul posto.
Tirando le somme di quanto riportato, consigliamo di richiedere sempre le autorizzazioni prima dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza, perché ora più che mai, l’impianto spento non tutela il titolare dalla violazione dello statuto dei lavoratori.
Le sanzioni sono di natura penale, civile e sindacale.